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II produttore di rifiuti deve essere ben definito, perché ha responsabilità diverse da chi trasporta e chi detiene gli stessi.
Questo è la seconda puntata di una rubrica dedicata ai rifiuti a cura del Dott. Gianluca Telera. Nella prima Telera ha definito con esattezza che cos’è un rifiuto.
Stavolta invece si occupa del produttore e/o il detentore dei rifiuti.In questo post vogliamo definire chi produce il rifiuto e le sue responsabilità. E’ un concetto molto importante.
In effetti è difficoltoso capire le differenze tra il produttore iniziale di rifiuti e chi possiede i rifiuti stessi. Questo perché facciamo
confusione tra chi produce materialmente i rifiuti – magari come scarto di una determinata lavorazione – e chi invece fa il prodotto stesso.
E c’è anche di peggio; per esempio quando riteniamo che colui al quale è stato affidato il rifiuto – per esempio per il trasporto allo smaltimento o riciclo – abbia gli stessi obblighi di chi ha prodotto fisicamente il rifiuto.
A questo punto per risolvere le questioni esposte ci potremmo affidare alla normativa giuridica in proposito. Ma ahimè da questa parte non arriva nessun aiuto concreto. Vediamo un po’. Fino al 2015 il produttore iniziale di rifiuti era il soggetto la cui attività ‘produce rifiuti’.
E fin qui tutto chiaro.
Poi però si aggiunge a questa definizione ‘ e anche il soggetto al quale sia giuridicamente riferibile tale produzione’.
Allora secondo noi nessuno è riuscito a dare una definizione comprensibile di quel sibillino ‘giuridicamente riferibile’. E difatti la Corte di Cassazione continua a qualificare il produttore di rifiuti sempre secondo la primaria definizione ignorando ’incomprensibile precisazione aggiuntiva. E quindi riteniamo che la definizione del 2015 sia ancora quella che fa fede.
Ha senso interrogarsi in maniera così serrata sulla definizione di chi produce i rifiuti?
Certo che sì, per il semplice fatto che su questa figura pende la responsabilità della gestione dei rifiuti stessi. Basti pensare al principio universalmente accettato secondo il quale chi inquina (con i rifiuti) debba poi pagare questo danno alla collettività. Parliamo infatti di Responsabilità estesa del produttore e di Responsabilità condivisa.
Del concetto fondamentale di responsabilità parleremo più a fondo nei prossimi post.
Abbiamo cercato di spiegare diversi concetti e di far comprendere la loro concatenazione. Fissiamo qualche punto.
Possiamo già rilevare che l’intero impianto normativo in materia conferisce le responsabilità più gravi della gestione dei rifiuti al produttore degli stessi.
Più specificamente ci riferiamo ai registri di carico e scarico dei rifiuti stessi e al questionario di Riferimento dei rifiuti (FIR).
Di questo documento parleremo a fondo nel prossimo post. In definitiva possiamo allora concludere che il garante dell’intera gestione dei rifiuti – che va dalla produzione degli stessi fino al loro smaltimento – risulta essere il produttore dei rifiuti stessi.
E questo è già un punto fermo.
Continueremo ad approfondire i concetti nei prossimi post. Seguiteci.
(continua)
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